27/05/2026

Il contenzioso scaturente dall’applicazione del meccanismo di “compensazione a due vie”, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. n. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-Ter), si arricchisce di un nuovo importante tassello giurisprudenziale.

Come noto, la norma ha demandato l’attuazione operativa del meccanismo al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), il quale ha conseguentemente proceduto all’emissione delle fatture volte al recupero dei presunti extraprofitti. Tali pretese sono state prontamente impugnate dagli operatori del settore, generando una serie di eccezioni processuali. Tra queste, assume particolare rilevanza la sentenza n. 3273/6/2025, depositata il 23 luglio 2025 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano.

Come avevamo già anticipato su queste pagine (si veda A. La Rosa Compensazione, contribuzione e recupero degli extraprofitti nel settore energetico: natura tributaria del c.d. meccanismo di compensazione “a due vie”), la natura del prelievo presenta tutti gli elementi tipici dell’obbligazione tributaria.

Nel caso di specie esaminato dalla CGT di Milano, la società ricorrente ha impugnato le fatture del GSE sostenendo l’indiscussa natura tributaria della pretesa, trattandosi di una decurtazione patrimoniale definitiva richiesta in assenza di rapporto sinallagmatico e destinata alla spesa pubblica. L’ente si è difeso eccependo, in via preliminare, il difetto assoluto di giurisdizione sostenendo che l’oggetto del giudizio non avesse natura tributaria. Ebbene, la CGT di Milano ha rigettato l’eccezione del GSE e ha esplicitamente confermato la giurisdizione del giudice tributario, dichiarando di condividere pienamente l’orientamento già espresso dall’ordinanza n. 355/2024 della CGT di primo grado di Roma.

Fermo restando il riconoscimento della giurisdizione, i giudici milanesi hanno tuttavia declinato la competenza a decidere la controversia per ragioni prettamente territoriali. La sentenza, infatti, richiama l’art. 4 del D.lgs. n. 546/1992, il quale stabilisce inderogabilmente che le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori che hanno sede nella loro circoscrizione. Poiché il GSE ha la propria sede legale a Roma e non possiede ulteriore e diversa connotazione territoriale, il giudizio doveva essere necessariamente instaurato innanzi alla CGT di Roma. L’inderogabilità della competenza territoriale nel processo tributario ha pertanto imposto alla Corte adita di dichiararsi incompetente.

La pronuncia in commento fissa un paletto processuale di immediato impatto per le società energetiche interessate dai recuperi. Tutti i ricorsi avverso le fatture emesse dal GSE, in applicazione dell’art. 15-bis del D.L. n. 4/2022, devono essere proposti esclusivamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della capitale, a prescindere dal luogo in cui la società ricorrente ha il proprio domicilio fiscale o la sede legale.

Sul piano strettamente operativo, ciò comporta che i ricorrenti che abbiano erroneamente adito altre sedi territorialmente incompetenti, come nel caso di specie, dovranno procedere alla riassunzione del giudizio innanzi alla CGT di Roma entro i termini previsti dall’art. 5 del D.lgs. n. 546/1992, al fine di non incorrere nell’estinzione del processo.

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