Il trattamento contabile del meccanismo Energy Release 2.0
Parere OIC del 22.12.2025
Il meccanismo dell’Energy Release 2.0 rappresenta uno degli strumenti più rilevanti introdotti dal legislatore per sostenere le imprese a forte consumo di energia (c.d. energivore) e, al contempo, incentivare la capacità di generare energia da fonti rinnovabili.
La disciplina, prevista dall’art. 1 del d.l. n. 181/2023, e attuata dal decreto n. 268/2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, consente alle imprese energivore di beneficiare, per il triennio dal 2025 al 2027, di un’“anticipazione” economica pari al differenziale tra il prezzo di mercato dell’energia elettrica e il prezzo fissato dal GSE, pari a 65 €/MWh, applicato alla quantità di energia assegnata.
A fronte di tale beneficio, le imprese energivore assumono una serie di obblighi di lungo periodo: la capacità di realizzare, anche tramite soggetti terzi, nuova capacità di generare energia da fonti rinnovabili entro 40 mesi, la restituzione al GSE dell’energia anticipata nell’arco di 20 anni e, eventualmente, la restituzione del cosiddetto “vantaggio residuo”, ossia il valore del beneficio dell’anticipazione che non risulti restituito dopo 20 anni.
La normativa consente inoltre di trasferire tali obbligazioni a un soggetto terzo delegato, mediante la sottoscrizione di uno specifico addendum contrattuale e il rilascio da parte di quest’ultimo di una garanzia incondizionata in favore del GSE.
Tale disciplina ha tuttavia sollevato fin da subito rilevanti interrogativi sul piano del trattamento contabile.
A fare chiarezza è intervenuto l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), che, rispondendo ad un quesito posto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), il 22 dicembre 2025, ha pubblicato un parere con il quale ha fornito le prime indicazioni operative in merito alla corretta rilevazione in bilancio dei benefici economici connessi all’Energy Release 2.0 per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali.
In particolare, l’OIC ha affermato che l’Energy Release 2.0 presenta delle caratteristiche per cui costituisce un vero e proprio unicum normativo. Ed invero, pur potendo essere ricondotto, sotto il profilo economico, a una forma di contributo per la realizzazione di un impianto, il meccanismo presenta caratteristiche peculiari che permettono, qualora l’impresa energivora decida di delegare a un terzo la realizzazione degli impianti e la restituzione dell’energia, di qualificare il beneficio come contributo in conto esercizio, finalizzato a ridurre il costo dell’energia.
Proprio in ragione di tale specificità, l’OIC ha ritenuto necessario introdurre una regola ad hoc, coerente con i principi nazionali ma calibrata sulla sostanza economica dell’operazione.
In tale contesto, il parere affronta il tema della possibilità di rilevare il beneficio economico già nel bilancio 2025.
Sul punto, richiamando l’OIC 12, l’OIC chiarisce che il diritto a percepire il contributo sorge nel momento in cui il GSE comunica l’esito positivo della procedura di assegnazione e viene sottoscritto il contratto di Energy Release nel corso del 2025.
Tuttavia, aggiunge l’OIC, la rilevazione anticipata del beneficio è subordinata a una condizione fondamentale: il rischio di dover restituire al GSE gli importi incassati deve risultare remoto alla data di chiusura dell’esercizio, qualora non riesca a trovare un accordo con un terzo, neanche a seguito della gara competitiva; tale valutazione deve essere effettuata alla luce dell’OIC 29, considerando anche i fatti successivi al 31 dicembre 2025, purché emersi entro la data di formazione del bilancio. In particolare, secondo il parere dell’OIC, il rischio può considerarsi “remoto” solo se, entro tale data, sia stato stipulato l’addendum con il soggetto terzo delegato e si sia conclusa positivamente l’istruttoria del GSE sulla garanzia incondizionata, oppure se sia stato perfezionato il contratto con il soggetto aggiudicatario dell’asta competitiva.
Un ulteriore profilo di rilievo trattato dal parere OIC riguarda la misurazione del beneficio imputabile all’esercizio 2025. Secondo l’OIC, la società deve essere in grado di stimare in modo attendibile la quota di contributo da riconoscere al soggetto terzo. A tal fine, assumono particolare importanza le informazioni disponibili entro la data di formazione del bilancio, come la stipula di un contratto irrevocabile che definisca il corrispettivo spettante al delegato. In assenza di tali elementi, la stima del beneficio, pur restando di competenza del 2025, potrà essere effettuata solo una volta noti gli esiti della procedura competitiva.
I chiarimenti forniti dall’OIC rappresentano un passaggio fondamentale per le imprese energivore chiamate a gestire gli impatti contabili dell’Energy Release 2.0. Tuttavia, la complessità del meccanismo e il suo carattere eccezionale impongono un’analisi puntuale caso per caso, non solo sotto il profilo contabile, ma anche con riferimento ai riflessi fiscali e contrattuali, soprattutto nei rapporti con i soggetti terzi delegati.


