27/06/2025

Lo scorso 15 maggio, il TAR Campania si è pronunciato sulla possibilità per i Comuni di individuare autonomamente delle specifiche limitazioni territoriali all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree agricole.

Il giudizio prende le mosse dalla presentazione da parte di una società operante nel settore energetico di un’istanza di avvio della PAS di cui al d.lgs. 28/2011, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra nel salernitano, di potenza complessiva pari a 1,98 MWAC. L’area oggetto dell’intervento rientra fra quelle individuate come idonee ex lege ai sensi dell’articolo 20, comma 8, lett. c-ter), n. 3) del d.lgs. 199/2021, in quanto situata entro 300 metri dalla rete autostradale.

All’istanza della Società faceva seguito un diniego da parte del Comune, fondato su due prevalenti motivazioni:

a) l’esistenza di una specifica previsione del P.U.C. che vieta in maniera generalizzata l’installazione di impianti fotovoltaici a terra in area agricola;

b) la circostanza per cui parte dell’intervento ricadeva in area riportata nel PUC in “Ambito di Trasformazione Produttivo”, attuabile esclusivamente a mezzo PUA di iniziativa pubblica.

Il TAR quindi – a seguito del ricorso presentato dalla Società avverso il diniego del Comune – è stato a chiamato a stabilire se il divieto contenuto nel piano paesaggistico comunale si ponesse in contrasto con la normativa nazionale, e in particolare con l’articolo 20, comma 1-bis, del d.lgs. 199/2021. Tale previsione normativa infatti, come noto, consente la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti nei casi in cui l’area interessata dall’intervento sia classificata come idonea ex lege ai sensi dell’articolo 20, comma 8, lett. c-ter, n. 3, del d.lgs. 199/2021.

Nel risolvere tale questione, il Tribunale ha anzitutto ribadito un principio già più volte espresso nella giurisprudenza amministrativa, per cui i Comuni, tramite l’ordinaria potestà regolamentare loro riconosciuta, non possono precludere l’installazione di impianti fotovoltaici in verde agricolo in ragione della mera destinazione del sito, in quanto “il relativo potere è attribuito alle Regioni le quali, in tale ambito, scontano, peraltro, specifici limiti stabiliti dalla Linee guida statali del 10 settembre 2010, da leggersi oggi, in parte qua, alla luce del d.lgs. n. 199 del 2021”.

Secondo tale ricostruzione, pertanto, è totalmente preclusa all’amministrazione comunale la possibilità di disciplinare direttamente tali fattispecie in via autonoma con lo strumento del Piano urbanistico comunale, in quanto la relativa competenza è divisa tra la fonte statale e quella regionale, senza margine per un intervento diretto e sostitutivo dell’Ente locale.
Secondo i Giudici, una conclusione diversa rispetto a quella appena prospettata “[si porrebbe] in contrasto anche con il favor manifestato dalla legislazione eurounitaria, in particolare dal Regolamento (UE) 2022/2577 del 22.12.2022, secondo cui “la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d’interesse pubblico prevalente e d’interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi”.

Alla luce di quanto appena esposto, il Collegio ha annullato, in quanto illegittima per difetto di competenza, la previsione del PUC contestata dalla Società, con una decisione che si pone sulla scia di un lungo e sempre più consolidato filone giurisprudenziale (si vedano, ad esempio, la sentenza n. 299/2023 del TAR Palermo, nonché la sentenza n. 3464/2024 del TAR Milano, entrambe oggetto di specifico richiamo nella pronuncia appena esaminata.

La decisione del TAR evidenzia quindi l’importanza di un equilibrio normativo che favorisca l’espansione delle energie rinnovabili senza frammentazioni locali.
In questo contesto, l’intervento del giudice amministrativo non solo chiarisce i limiti della competenza comunale, ma rafforza l’indirizzo volto a una maggiore uniformità e semplificazione delle procedure autorizzative. Resta ora al legislatore il compito di consolidare questo percorso, intervenendo con strumenti chiari e coordinati, capaci di coniugare tutela del territorio e sviluppo sostenibile.

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