Il TAR Sardegna sull’illegittimità del silenzio del MASE a fronte di un’istanza di VIA
TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, sentenza n. 698 del 29 agosto 2025
Con sentenza pubblicata lo scorso 29 agosto, il TAR Sardegna si è pronunciato in merito alla legittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a fronte della presentazione di un’istanza di Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. n. 152/2006 (Testo Unico in materia di ambiente).
Nello specifico, la vicenda trae origine dall’istanza presentata nel maggio del 2024 da una società operante nel settore energetico, finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Sud Sardegna, della potenza complessiva pari a 33,527 MWp.
Verificata la completezza della documentazione allegata, il MASE pubblicava il conseguente avviso al pubblico, e la fase di consultazione si chiudeva nel settembre dello stesso anno, senza che nei successivi trenta giorni facesse però seguito alcun parere da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.
Da tale inerzia derivava, pertanto, lo stallo del procedimento, che rimaneva sospeso nella fase di “istruttoria tecnica CTPNRR – PNIEC”.
Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso al pubblico, previsto dall’articolo 25 del TUA, la Società ricorreva avverso il silenzio dell’Amministrazione, affermando l’esistenza di un vero e proprio obbligo di concludere il procedimento di VIA con un provvedimento espresso ed evidenziando il carattere perentorio dei termini previsti dal Testo Unico.
Resisteva quindi il Ministero, ponendo l’accento sul disposto dell’articolo 8 del TUA, anche alla luce di come novellato dal d.l. 153/2024, il quale, secondo la difesa erariale, stabilirebbe un ordine di priorità nell’esame dei progetti volto a favorire impianti di potenza maggiore rispetto a quello oggetto dell’istanza di VIA.
Nella propria analisi, il Collegio ha in primo luogo richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale i termini di cui all’art. 25 TUA devono considerarsi perentori e pertanto “una volta esaurita la fase di consultazione, il Ministero dell’Ambiente è tenuto a concludere l’iter procedimentale entro termini precisi – che riguardano tanto l’adozione del provvedimento finale quanto le fasi prodromiche – scaduti infruttuosamente i quali dovrebbe attivarsi il potere sostitutivo, nel caso di specie, del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, a sua volta tenuto a provvedere in luogo degli organi ordinariamente competenti entro un termine preciso”. (ex multis, TAR Sardegna, I, nn. 436 e 547 del 2025; TAR Campania, Napoli, sentenza n. 2204 del 2024; TAR Lazio, Roma, Sez. III, sentenza n. 12670 del 2024).
Quanto specificamente al criterio di priorità di cui all’articolo 8, il Tribunale – sempre richiamandosi a un ampio novero di precedenti conformi – ha affermato che i termini di cui all’art. 25 TUA non possono essere derogati sulla base di criteri generici di priorità non tradotti in atti organizzativi concreti.
Alla luce di ciò, il Collegio ha concluso che
“in assenza di un provvedimento generale e organizzativo che abbia declinato in chiave attuativa il generico criterio legislativo di “priorità”, la soglia di potenza minima per individuare la “priorità” di trattazione delle pratiche e i suoi effetti sui procedimenti per impianti di potenza inferiore, non può ritenersi che la sola modifica dell’art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 152 del 2006 legittimi ex se: i) la sostanziale “interpretatio abrogans” delle previsioni normative afferenti ai termini procedimentali per l’adozione del provvedimento di VIA di cui si discute, con conseguente elusione dei medesimi termini, espressamente qualificati come perentori dallo stesso Legislatore ai sensi dell’art. 25, comma 7, D.Lgs. n. 152 del 2006; ii) l’interpretazione patrocinata dall’amministrazione concernente una sostanziale “sospensione” “ex lege” e a tempo indeterminato dei termini di tutti i procedimenti relativi a progetti di potenza inferiore (senza, come detto, che sia definita una soglia limite) fintanto che non siano conseguiti, per effetto della definizione dei progetti di potenza maggiore, gli obiettivi di piano (che, come noto, ha valenza pluriennale), condurrebbe a conseguenze assurde e, dunque, non è logicamente condivisibile”(in tal senso, oltre alle già citate sentenze del TAR Sardegna, anche Consiglio di Stato, Sez. IV, ordinanza n. 1882 del 2024)
Allo stesso modo, il Tribunale ha sottolineato che le difficoltà operative legate all’elevato numero di progetti presentati non possono ridondare a danno dei privati, né giustificare il mancato rispetto dei termini, imponendo piuttosto all’Amministrazione l’onere di adottare misure organizzative interne idonee a fronteggiare il carico istruttorio.
La sentenza ha quindi dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dal MASE e ha ordinato: (i) alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di predisporre lo schema di provvedimento di VIA entro 60 giorni; (ii) al Direttore generale della Transizione ecologica di adottare il provvedimento conclusivo nei successivi 60 giorni; (iii) al Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile di esercitare i poteri sostitutivi entro ulteriori 90 giorni in caso di ulteriore inerzia.
Il provvedimento in esame si inserisce nel solco di una giurisprudenza sempre più chiara nel riaffermare il valore vincolante della perentorietà dei termini nei procedimenti di VIA, quale garanzia essenziale di certezza e rapidità nell’iter autorizzativo, in coerenza con il principio – ribadito anche a livello europeo – di accelerazione della transizione energetica e di riconoscimento delle fonti rinnovabili quali interventi di interesse pubblico prevalente


