29/01/2026

La circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 23 dicembre 2025, n. 35 fornisce chiarimenti sulle modifiche introdotte dall’art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 2025 n. 192 in materia doganale, andando ad incidere anche sugli artt. 96, 112 e 118 dell’Allegato I al D.Lgs. 141/2024 (Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione – DNC). La circolare precisa che l’intervento normativo è volto a ricondurre la disciplina della confisca delle merci di contrabbando a criteri di proporzionalità e coerenza sistematica, da un lato, evitando automatismi sanzionatori nei casi di integrale adempimento degli obblighi tributari e di estinzione del reato, e dall’altro, favorendo la compliance spontanea. La circolare n. 35/2025, inoltre, annulla e sostituisce la precedente circolare ADM 25 luglio 2025 n. 18.

La principale innovazione descritta riguarda la modifica dell’art. 118, comma 8, DNC, riscritto dall’art. 16 del D.Lgs. 192/2025. Il nuovo testo prevede che, salvi i casi di confisca disposti dall’autorità giudiziaria e purché non siano vietati fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione, le merci destinate alla confisca amministrativa siano restituite al trasgressore previo pagamento dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione, secondo termini fissati con provvedimento dell’Agenzia. La norma prevede inoltre che, fermo il primo periodo, l’Agenzia possa consentire, a richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la gestione.

La circolare collega espressamente questa modifica alla sentenza della Corte costituzionale 3 luglio 2025 n. 93, richiamando l’impostazione per cui la disciplina previgente determinava un cumulo sanzionatorio gravoso quando, oltre al recupero del tributo e alla sanzione pecuniaria, operava automaticamente la confisca della merce. Nel precedente richiamato si legge che, nelle ipotesi in cui l’autore dell’illecito si attivi per sanare integralmente la violazione, “il mantenimento della confisca risultava sproporzionato” perché lo Stato ha già conseguito il pieno recupero del credito erariale[1].

La circolare 35/2025 riepiloga inoltre le ricadute operative in caso di accertamento/evasione di maggiori diritti di confine (IVA all’importazione, dazi, o IVA e dazi congiuntamente) laddove la normativa prevede la confisca. Distingue tra merce sotto vigilanza doganale e merce non sotto vigilanza doganale. Nel primo caso indica che, se il contravventore adempie integralmente al pagamento dei diritti di confine dovuti, degli interessi e della sanzione anche in ravvedimento operoso, l’Ufficio non dispone il sequestro e può procedere allo svincolo della merce; per diritti e accessori è richiamata la possibilità di dilazione. Nel caso di merce non sotto vigilanza, la circolare (richiamando, a titolo di esempio, il contrabbando ex art. 78 DNC e la revisione dell’accertamento) indica che l’Ufficio procede al sequestro e alla redazione del PVC assicurando alla parte il diritto di essere ascoltati; anche successivamente agli atti di accertamento e contestazione, se l’autore della violazione accetta l’esito del controllo e paga integralmente diritti, interessi e sanzione anche in ravvedimento, l’Ufficio dispone il dissequestro; in presenza di dichiarazione doganale è richiamata anche qui la possibilità di dilazione per diritti e accessori. In assenza di integrale pagamento, la circolare indica che l’Ufficio deve procedere alle azioni necessarie per assicurare la confisca della merce. Viene poi considerata l’ipotesi in cui sia già intervenuta la confisca amministrativa: in tal caso, ricorrendone le condizioni e fermi i limiti del primo periodo dell’art. 118, comma 8, è previsto che l’Ufficio possa consentire il riscatto a richiesta del trasgressore previo pagamento del valore delle merci, dei diritti di confine, degli interessi, delle sanzioni e delle spese di gestione.

Sul versante delle sanzioni amministrative, la circolare illustra anche le modifiche all’art. 96 DNC. Per il comma 7, viene spiegato che la confisca amministrativa delle merci oggetto di contrabbando è “sempre ordinata” nei casi previsti, “salvo quanto previsto dall’articolo 118, comma 8”. In altri termini, viene ulteriormente chiarito che la confisca amministrativa non si applica nei casi in cui il trasgressore provveda (o abbia provveduto) al pagamento dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la gestione. Restano fatti salvi i casi di confisca disposta dall’Autorità giudiziaria e, in ogni caso, la confisca rimane obbligatoria qualora le merci siano soggette a divieto di fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione. Per il comma 9 dell’art. 96, la circolare segnala che la confisca continua ad applicarsi ai mezzi di trasporto utilizzati per commettere la violazione.

La circolare dà conto infine delle modifiche all’art. 112 DNC in tema di estinzione del reato e cause di non punibilità. In particolare, si precisa che per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, il pagamento dei diritti di confine eventualmente dovuti e della somma determinata dall’Agenzia estingue il reato e “l’estinzione del reato impedisce l’applicazione della confisca”, salvi i casi di merci vietate e fermo quanto disposto dall’art. 240, secondo comma, c.p..

Quanto all’efficacia temporale, la circolare chiarisce che le disposizioni introdotte dall’art. 16 del D.Lgs. 192/2025 sono entrate in vigore il 20 dicembre 2025 (ai sensi dell’art. 20 del medesimo decreto). Il documento di prassi indica inoltre che, in ragione della natura sostanziale e di favore delle disposizioni (artt. 118, comma 8; 112, comma 1; 96, comma 7), esse trovano applicazione secondo i principi generali in tema di successione delle leggi nel tempo in materia sanzionatoria amministrativa e secondo i principi di legalità e favor rei. In questo quadro, viene riportato che la nuova disciplina si applica non solo alle violazioni commesse successivamente al 20 dicembre 2025, ma anche alle violazioni commesse in vigenza del D.Lgs. 141/2024, purché i relativi procedimenti amministrativi non risultino definitivamente conclusi a tale data.

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[1] Nello stesso contesto, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 70, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972, in relazione agli artt. 282 e 301 del previgente D.P.R. n. 43/1973, “nella parte in cui non prevedeva l’esclusione della confisca delle merci di contrabbando” quando l’obbligato provveda al pagamento integrale dell’IVA evasa, degli interessi e della sanzione pecuniaria.

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