La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) segna un punto di discontinuità nel trattamento fiscale delle agroenergie fotovoltaiche prodotte mediante impianti a terra: le imprese agricole che avviano nuovi impianti con moduli collocati a terra dopo il 31 dicembre 2025 non potranno più beneficiare — per la quota di produzione eccedente la soglia di “agrarietà” — del favorevole regime di determinazione forfetaria del reddito d’impresa. La novità si colloca nel solco di un processo normativo iniziato con il c.d. decreto Agricoltura (D.L. 15 maggio 2024, n. 63), e che trova ora una più compiuta definizione sistematica attraverso la manovra finanziaria.
Il punto di partenza è l’art. 1 comma 423 della L. 23 dicembre 2005, n. 266, che distingue due fasce di produzione fotovoltaica per gli imprenditori agricoli:
- a) entro la soglia di 260.000 kWh annui (c.d. soglia di agrarietà), la produzione e la cessione di energia fotovoltaica costituiscono attività “connesse” a quella dell’imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135, comma 3, c.c. e genera reddito agrario tassato ai sensi dell’art. 32 del TUIR (cfr. sul punto Agenzia delle Entrate, ris. n. 86/2015 e 54/2016);
- b) per la produzione eccedente i 260.000 kWh annui, il medesimo comma 423 prevedeva — e prevede ancora per gli impianti “preesistenti” — un regime di determinazione forfetaria del reddito d’impresa, calcolato applicando il coefficiente di redditività del 25% ai corrispettivi IVA relativi alla componente di valorizzazione dell’energia ceduta (esclusa la quota incentivo), con facoltà di optare per la tassazione ordinaria.
Tale assetto è stato modificato con il citato decreto Agricoltura. In sede di conversione del d.l., infatti, il legislatore ha inserito nell’art. 1 della l. 266/2005, il nuovo comma 423-bis, secondo cui le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra, per la parte eccedente il limite di “agrarietà” previsto dal comma 423, primo periodo, determinano il reddito d’impresa nei modi ordinari (art. 5, comma 2-ter, del d.l. 63/2024). Tale disposizione si applica, ai sensi del comma 2-quater del citato art. 5, agli impianti i cui lavori di installazione si siano completati dopo il 31 dicembre 2025.
Con l’art. 1, comma 16, della legge di bilancio 2026, il legislatore è intervenuto sull’art. 5, co. 2-quater, del D.L. 63/2024, affinando il criterio temporale e introducendo una prova legale dell’avvenuta installazione. In particolare, la disposizione chiarisce che, ai fini del riscontro del termine del 31 dicembre 2025, costituisce prova dell’avvenuta installazione la registrazione come “impianto realizzato” nel sistema nazionale GAUDI (Gestione Anagrafica Unica degli Impianti di produzione di energia elettrica). Si tratta di una precisazione di significativo rilievo pratico, in quanto ancora la verifica del dies ad quem a un dato oggettivo — la registrazione nel sistema informatico gestito da Terna — evitando incertezze interpretative legate a documenti interni di cantiere o dichiarazioni soggettive delle imprese. La disposizione si applica esclusivamente agli impianti fotovoltaici con moduli a terra. Rimane invece invariata la disciplina per gli impianti fotovoltaici diversi (es. installati su edifici, su serre, in configurazione agrivoltaica sopraelevata), per i quali il regime forfetario del comma 423 e del comma 423-bis non ha subito modifiche in punto di applicabilità temporale.
L’intervento si inserisce in un contesto normativo già orientato a disincentivare l’uso del suolo agricolo a fini puramente energetici. Va infatti ricordato che, sul piano urbanistico-amministrativo, il d.l. 63/2024 aveva già introdotto rilevanti limitazioni all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in aree agricole, circoscrivendo le aree ammissibili a specifiche tipologie di siti (cave ripristinate, aree degradate, sedimi di infrastrutture, etc.), con esclusione delle ordinarie zone agricole classificate dai piani urbanistici.



